Non “pescate” gli evasori
I recenti avvenimenti a livello internazionale quali il contenzioso fiscale con l’Unione europea, la vicenda Ubs negli Stati Uniti su cui dovrebbe essere atteso entro il 3 agosto un pronunciamento della giustizia americana e, non da ultimo, il prossimo lancio del così detto «scudo fiscale» in Italia hanno riacceso le discussioni sull’esistenza del segreto bancario svizzero, generando però qualche confusione sulla reale portata dello stesso e diffondendo timori per la possibile futura scomparsa. Dal punto di vista giuridico, qui in Svizzera il segreto bancario consiste nella protezione della sfera privata dei clienti delle banche da interventi ingiustificati da parte di terzi ed è garantito da una serie di norme (a livello civile, penale e addirittura costituzionale) che vietano la comunicazione dei dati bancari dei clienti e ne tutelano fermamente la privacy.
La riservatezza del sistema bancario, però, non è assoluta, ma viene meno in caso di reati punibili penalmente quali, per esempio, la frode fiscale, il riciclaggio, reati di mafia o terrorismo, per i quali la Svizzera garantisce piena collaborazione, e quindi scambio di informazioni, con le autorità internazionali. Non rientra però, tra tali reati, l’evasione fiscale, che in Svizzera ha natura di illecito amministrativo e, pertanto, non consente di ottenere la deroga al divieto di segretezza. Questa la situazione fino a oggi.
La recente crisi finanziaria e il forte impatto che ha avuto sull’economia reale hanno così profondamente e rapidamente mutato la situazione internazionale da indurre importanti Paesi industrializzati (G20) ad aumentare la pressione sui Paesi in cui vige il segreto bancario con l’obiettivo di recuperare parte delle risorse necessarie per fronteggiare la crisi.
Accettando l’invito del G20 a una maggiore cooperazione, pur sempre però nell’ottica della salvaguardia della riservatezza e della privacy del singolo, il governo elvetico ha annunciato, lo scorso 13 marzo, che intende adottare lo standard Ocse in tema di assistenza amministrativa in materia fiscale.
La Svizzera, a seguito di tale adesione, procederà all’introduzione dello scambio di informazioni anche in caso di evasione fiscale, ma solo su richiesta circostanziata. Le informazioni, cioè, potranno essere fornite soltanto su istanza scritta presentata dalle autorità fiscali di un Paese e la richiesta dovrà contenere un sospetto fondato nonché una denominazione sufficientemente precisa della persona, della banca e della fattispecie dell’evasione contestata. In nessun caso le autorità tributarie di Paesi terzi potranno chiedere automaticamente informazioni su conti o avviare azioni di ricerca indiscriminate.
Le azioni di ricerca generalizzate, ovvero le così dette «fishing expedition», non saranno ammesse in quanto violano il principio di riservatezza e di privacy che contraddistingue il sistema bancario.
Questo è il motivo per cui il governo svizzero si è opposto direttamente e in prima persona alle richieste pervenute dalle autorità Usa per la consegna di un elenco indistinto di 52 mila correntisti Ubs. Il braccio di ferro tra il gigante americano e la piccola Svizzera è diventato, a questo punto, un confronto quasi ideologico tra un Paese abituato a imporre le sue regole fuori dai confini nazionali e un altro Paese che crede fermamente non solo nella tutela della privacy ma soprattutto nella sua indipendenza politica. La normativa svizzera riguardante il segreto bancario rimarrà in vigore anche dopo i recenti proclami fatti in occasione del G20 a Londra. Il tentativo di alcuni Paesi Ocse di consolidare uno scambio automatico d’informazioni fiscali (il cosiddetto monitoraggio o «fishing expedition») ritengo quindi che sia venuto meno.
Franco Citterio
* direttore dell’Associazione
bancaria ticinese (www.abti.ch)
Tags: banche, evasori, finanza, fisco, G20, Ocse, Svizzera, Ue
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